Ci risponde il Codice di Procedura Civile negli art. 571 e art. 579: “Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale“
Ci risponde il Codice di Procedura Civile negli art. 571 e art. 579: “Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale“